RISARCIMENTO ERRORE MEDICO - AZIONE CIVILE O PENALE

Per chi è stato vittima di un errore medico o per i familiari di colui che ha subito un caso di malasanità, conclusosi purtroppo con un decesso, l’annoso dubbio resta quello di dover decidere tra intentare una causa civile o una penale.
Beh, la scelta non è sempre così intuitiva ed immediata, tuttavia esistono dei parametri che se adeguatamente analizzati possono fungere da valida guida. Anzitutto, nella scelta, occorrerà aver presente qual è il fine perseguito dalla vittima o dai familiari della stessa: ottenere un congruo risarcimento del danno, oppure “ottenere giustizia”, perseguendo quindi tutt’al più il solo scopo punitivo proprio dell’azione penale.
In particolare poi, sulla decisione incidono i fattori tempo e denaro. Nel giudizio penale occorrerà attendere l’esito delle indagini del pubblico ministero prima di potersi costituire parte civile, per far richiesta di risarcimento. Se si intenta direttamente una causa civile invece, è ovvio che non sussista alcun vincolo temporale se non quello dettato dalla prescrizione. Inoltre, in caso di procedimento penale, i costi sono generalmente a carico dello stato, ad eccezione, ovviamente, delle parcelle dei professionisti a cui la parte lesa o i suoi familiari decidono di affidarsi per la propria tutela legale e medico-legale. Di contro, in caso di azione civile, i costi da sostenere saranno a carico di parte ricorrente (parte lesa), con recupero eventuale degli stessi in caso di esito favorevole del giudizio finale e con addebito alla parte resistente (medico o struttura sanitaria ritenuti colpevoli).

Risarcimento malasanità

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Anche i tempi di prescrizione saranno diversi, dovendosi rispettare in caso di costituzione di parte civile nel processo penale, i termini di prescrizione propri del reato; mentre nel caso di giudizio civile andranno rispettati i termini prescrizionali previsti.
Quello che differisce, poi, è anche il diverso tipo di accertamento della colpa e il diverso regime delle prove che regge i due distinti procedimenti.
Infatti, mentre nel processo penale perché si giunga a condanna sarà necessaria una prova forte in merito alla colpevolezza del medico indagato (dato che le condanne penali vanno ad incidere su un bene fondamentale quale la libertà personale), il medico sarà considerato colpevole solo per colpa grave.
Al contrario, nel giudizio civile viene rilevata la colpa del medico sia in caso di colpa lieve, che in caso di colpa grave.
Inoltre, ai fini penalistici si imputa al reo il fatto-reato (condotta-nesso causale-evento), mentre ai fini civilistici si imputa il danno, sia come evento lesivo (cd. causalità materiale), sia come conseguenze risarcibili o evento dannoso (cd. causalità giuridica).
Pertanto l’errore medico non è sufficiente a fondare la responsabilità civile, poiché è necessario anche l’evento dannoso.
Risulta dunque evidente, che la responsabilità civile è più ampia della responsabilità penale.
Infatti, in ambito civilistico, ove il ricorso alle nozioni di patologia medica e medicina legale non possa fornire un grado di certezza assoluta, la responsabilità va affermata anche in presenza di margini di relatività, a fronte di un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica.
Nel settore penale, invece, in ordine al nesso causale occorre la percentuale massima o, comunque, una percentuale di poco inferiore accompagnata dalla certezza morale che sia stata proprio la condotta colposa del sanitario a provocare l’evento.
E’ importante sottolineare anche i collegamenti sistemici che possono sussistere tra i due diversi procedimenti. Più precisamente, nel procedimento penale, una volta giunti alla sentenza irrevocabile di condanna del medico, la stessa ha effetto nel giudizio civile volto a richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Questo significa che se nel processo viene accertata la responsabilità penale del medico che con la sua condotta colposa ha causato il decesso di un proprio paziente, nel giudizio civile risarcitorio che seguirà non potrà più essere messa in discussione la responsabilità del medico, in quanto la decisione a cui è pervenuto il giudice penale fa stato anche nel processo civile.

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